OPERATORI GAS FLUORURATI (F-GAS)

Le attività riguardanti i Gas Fluorurati sono disciplinate, a livello comunitario, dal Regolamento Europeo UE N. 517/2014, che va a definire, a livello europeo, gli standard e gli adempimenti per tali attività sia su impianti fissi che mobili.

Inoltre sono state definiti i requisiti minimi e le condizioni di ottenimento delle certificazioni necessarie con il rilascio dei seguenti regolamenti attuativi.

• (UE) 2015/2067 - requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra

• (UE) 2015/2066 - requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi

• (UE) 2015/2068 – stabilisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra


A livello nazionale tali regolamenti sono stati recepiti con il nuovo DPR 146/2018 che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione delle apparecchiature ed un nuovo sistema di comunicazioni relativo alle vendite di gas fluorurati e agli interventi di svolti con essi.

In Italia sono assoggettati a questa normativa tutti i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di Istallazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero in ambito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti e che devono tassativamente acquisire il patentino di frigorista e certificare la propria impresa F-Gas.


In particolare la certificazione riguarda le attività di:

  • Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
  • Controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
  • Recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi

I tecnici addetti a queste mansioni hanno l'obbligo di superare un esame teorico-pratico presso Organismi di Valutazione qualificati. Al superamento dell'esame, gli addetti ottengono un certificato, noto come Patentino F-GAS, e vengono iscritti nel Registro Telematico Nazionale - Sezione Personale Certificato.

Il Patentino del frigorista ha una validità decennale alla scadenza della quale dovrà essere rinnovato con un nuovo esame di certificazione ed è soggetto ad un mantenimento annuale volto ad accertare l'assenza di reclami e la continuità lavorativa dei tecnici certificati.