L’11 marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/573, che abroga il Regolamento (UE) 517/2014 e modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, rafforzando il quadro normativo europeo in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas). L’obiettivo è contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione Europea per il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050.
Obiettivi e ambito di applicazione
Il nuovo Regolamento introduce misure più stringenti per la gestione, l’uso e la commercializzazione dei gas fluorurati, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni, alla tracciabilità delle attività e alla formazione del personale. Le disposizioni si applicano a:
- gas fluorurati elencati negli allegati I, II e III del Regolamento;
- prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas.
Riduzione progressiva degli HFC
Uno dei pilastri del Regolamento è la graduale eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC):
- Entro il 2050, l’immissione sul mercato europeo sarà azzerata.
- Entro il 2030, è prevista una riduzione del 95% rispetto ai livelli del 2015.
- Tra il 2025 e il 2026, la quota massima di F-Gas immessi sul mercato sarà pari a 42.874.410 tonnellate CO₂eq.
Nuove disposizioni per la commercializzazione e l’immissione sul mercato
Nuove restrizioni e divieti
Il Regolamento introduce limitazioni all’uso e alla commercializzazione di F-Gas ad alto GWP (Global Warming Potential), tra cui:
- Divieto di esportazione di apparecchiature obsolete contenenti refrigeranti ad alto GWP (es. R410A).
- Limitazione dell’uso di F-Gas in pompe di calore, condizionatori e dispositivi medici, con promozione di alternative a basso impatto climatico.
- Obbligo di dichiarazione di conformità per fabbricanti e importatori di prodotti contenenti F-Gas.
Scadenze principali:
- Dal 1° gennaio 2025: vietato l’uso di F-Gas con GWP > 2.500 per la manutenzione di apparecchi di refrigerazione (consentito solo se riciclati o rigenerati fino al 2030).
- Dal 1° gennaio 2026: stesso divieto esteso a condizionatori e pompe di calore (fino al 2032 se riciclati o rigenerati).
- Dal 1° gennaio 2032: vietato l’uso di F-Gas con GWP > 750 per la manutenzione di apparecchi di refrigerazione (solo se riciclati o rigenerati).
Formazione, certificazione e registro F-Gas
Il Regolamento rafforza gli obblighi di formazione e certificazione per le persone fisiche e giuridiche che operano con F-Gas. Le attività di recupero, controllo perdite, manutenzione e smantellamento possono essere svolte solo da personale qualificato.
I programmi formativi devono includere:
- Efficienza energetica
- Alternative ai gas fluorurati
- Normative e standard tecnici applicabili
La certificazione è estesa anche a imprese e operatori che lavorano su unità mobili (es. veicoli refrigerati, container intermodali, vagoni ferroviari).
Il registro F-Gas resta obbligatorio e viene esteso per garantire tracciabilità e controllo delle quote.
Le sanzioni
Il Regolamento prevede sanzioni pecuniarie e misure interdittive per chi viola le disposizioni:
Divieti temporanei di produzione, importazione o utilizzo in caso di violazioni gravi o reiterate.
- Multe fino a cinque volte il valore dei gas o dei prodotti coinvolti.
- Confisca dei beni ottenuti illegalmente.
- Riduzione delle quote per chi supera i limiti di immissione sul mercato.
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2024/573 rappresenta un passaggio strategico verso la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Le nuove regole impongono maggiore responsabilità a produttori, importatori e operatori, ma offrono anche opportunità di innovazione attraverso l’adozione di tecnologie più sostenibili. La formazione qualificata e la certificazione aggiornata diventano strumenti essenziali per garantire la conformità normativa, la sicurezza operativa e la tutela ambientale.
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